Novità della manovra correttiva 2017

Le novità della manovra correttiva 2017

Il 24 aprile 2017 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono entrate in vigore alcune novità previste dalla recente “Manovra correttiva”.

Nel dettaglio le principali novità sono:

  1. la applicazione dal prossimo 1 luglio 2017 dello split payment ai lavoratori autonomi;
  2. il nuovo termine per l’esercizio del termine per l’esercizio della detrazione dell’iva a credito;
  3. il nuovo limite del credito tributario che richiede il visto di conformità passa a 5.000 euro;
  4. per gli affitti brevi la applicazione della cedolare secca del 21%;
  5. nuova modalità di determinare la agevolazione ACE a decorrere dal 2017;
  6. la possibilità di definire le liti pendenti al 31 dicembre 2016.

Per quanto riguarda il punto 2) di cui sopra con la modifica dell’articolo 19 comma 1 del DPR 633/72 il termine massimo per esercitare la detrazione dell’iva a credito è anticipato rispetto alla precedente disposizione normativa alla dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Per quanto riguarda il punto 3) il nuovo limite di compensazione dei crediti tributari per il quale è necessario il visto di conformità è ridotto da 15.000 euro a 5.000 euro. E’ soppresso il limite annuo dei 5.000 euro che obbligava i soggetti iva all’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle Entrate per la compensazione del credito nel modello F24, di conseguenza l’utilizzo in compensazione nel modello F24 va effettuato utilizzando i predetti servizi telematici della Agenzia indipendentemente dal relativo importo.

Per quanto riguarda il punto 4) la cedolare secca del 21% in caso di opzione si applica anche ai redditi derivanti dalla stipula di contratti di locazione brevi intendendosi per tali i contratti di immobili ad uso abitativo non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche private sia direttamente sia mediante portali on line.

Per quanto riguarda il punto 6) è stato introdotto un provvedimento che prevede la definizione agevolata delle controversie pendenti in cui controparte è la Agenzia delle Entrate in ogni stato e grado del giudizio. La definizione richiede il pagamento degli importi che hanno formato l’oggetto della contestazione escluse le sanzioni e gli interessi di mora.
Per ciascuna controversia autonoma va presentata una distinta domanda di definizione esente da bollo entro il 30 settembre 2017. E’ ammesso il pagamento in un numero di rate massimo di tre per gli importo superiori a 2.000 euro.

Informazioni su Roberto Vianello 17 Articoli
Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Padova dal 1995. Iscritto al Registro dei Revisori Contabili. Ha frequentato corsi di specializzazione in diritto tributario e finanza aziendale. Attualmente svolge l'attività di Sindaco in varie società private e pubbliche. Aree di specializzazione: area fiscale; area societaria; area contrattuale; finanza aziendale; controllo di gestione. Sito Web