
Nuova detrazione 110% e cambio destinazione
La nuova detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute per gli interventi su un immobile di categoria catastale C/2 per il quale, al termine dei lavori di ristrutturazione, sarà effettuato il cambio d’uso (divenendo abitativo) e l’accorpamento all’immobile di categoria catastale A/3 allo stesso adiacente.
Credito d’imposta sanificazione e acquisto DPI
È stato pubblicato il Provvedimento che ridetermina dal 15,6423% al 47,1617% la misura del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di DPI.
In particolare il credito d’imposta effettivamente spettante va individuato applicando la predetta percentuale all’ammontare del credito teorico (spese effettivamente sostenute x 60%).
Nuova detrazione 110% e condominio a uso parzialmente abitativo
La nuova detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute relativamente per gli interventi di isolamento termico di un condominio destinato in parte ad uso commerciale e in parte ad uso residenziale (nel caso di specie l’edificio è composto da 10 negozi e 10 appartamenti).
La detrazione spetta a condizione che gli interventi assicurino un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio, esclusivamente per le spese riferite agli appartamenti. Ciascun condomino determina la detrazione in funzione della spesa allo stesso imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ed effettivamente rimborsata al condominio.
Coniugi residenti in Comuni diversi
L’esenzione IMU relativa all’abitazione principale spetta per l’immobile nel quale il possessore e il relativo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Pertanto l’esenzione non è applicabile se il coniuge, non legalmente separato, ha la residenza e la dimora abituale in un altro Comune.
Tasso interesse legale dall’1.1.2021
É stato pubblicato il Decreto che riduce dallo 0,05% allo 0,01% la misura del tasso di interesse legale applicabile dall’1.1.2021.
DETRAZIONI INTERVENTI EDILIZI / ENERGETICI
Sul S.O. n. 46/L alla G.U. 30.12.2020, n. 322 è stata pubblicata la Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, nell’ambito della quale, per quanto riguarda le detrazioni previste per gli interventi “edilizi” è prevista:
- la conferma delle detrazioni “ordinarie” per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica nonché dei c.d. “bonus facciate”, “bonus verde” e “bonus mobili” (quest’ultimo con l’aumento a € 16.000 della spesa agevolabile);
- l’istituzione, a favore delle persone fisiche, del nuovo “bonus idrico”, pari a € 1.000, per la sostituzione dei sanitari con apparecchi a scarico ridotto / limitazione di flusso d’acqua;
- la conferma, con una serie di modifiche e implementazioni, della nuova detrazione del 110% che comportano un ampliamento dell’ambito di applicazione dell’agevolazione.
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
È prorogato dal 31.12.2020 al 31.12.2021 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica per poter fruire della detrazione del 65% – 50%. Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2021 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:
- schermature solari;
- micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Si rammenta che, per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, le relative detrazioni sono già riconosciute per le spese sostenute fino al 31.12.2021.
RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO
È prorogato dal 31.12.2020 al 31.12.2021 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis, TUIR nella misura del 50%, sull’importo massimo di € 96.000.
Si rammenta che, per gli interventi di adozione di misure antisismiche su edifici nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall’impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori, la relativa detrazione (c.d. “sisma bonus”) è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.2021.
Detrazione per gruppo elettrogeno di emergenza
La detrazione del 50% è riconosciuta anche per le spese sostenute per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
“BONUS MOBILI”
È confermato anche per il 2021 il c.d. “bonus mobili”. In particolare, la detrazione del 50% può essere fruita dai soggetti che nel 2021 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2020.
La spesa massima agevolabile (€ 10.000 fino al 2020) è stata innalzata a € 16.000.
BONUS FACCIATE
È confermato anche per il 2021 il c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) ex DM n. 1444/68.
NUOVO “BONUS IDRICO”
È introdotto il nuovo “bonus idrico”, a favore delle persone fisiche residenti in Italia, pari a € 1.000 per ciascun beneficiario, fino ad esaurimento del fondo stanziato a tal fine (€ 20 milioni), da utilizzare entro il 31.12.2021, per interventi di
- sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
- sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria / soffioni doccia / colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua;
- su edifici / parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
In particolare il nuovo beneficio spetta per:
- la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico pari o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata pari o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con portata di acqua pari o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito del beneficiario e non rileva ai fini del calcolo dell’ISEE. Con un apposito Decreto saranno definiti i termini e le modalità di richiesta ed utilizzo.
NUOVA DETRAZIONE DEL 110%
Per quanto riguarda la nuova detrazione del 110% gli interventi apportati sono molteplici e per la maggior parte rappresentano un ampliamento dell’ambito di applicazione dell’agevolazione.
Per maggiori informazioni: Masin e Vianello circolare fiscale gennaio 2021.