La riscossione: cosa cambia nel nuovo decreto legislativo

Come cambia la riscossione | Italiandirectory

Maggiore elasticità per avvisi bonari ed accertamenti

Le principali modifiche contenute nel decreto legislativo sulla riscossione, atteso di essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, attengono alle rateazioni degli avvisi bonari e degli atti di accertamento. Vista la situazione contingente di illiquidità le rateazioni trovano un maggiore respiro.

Avvisi bonari. Il numero minimo di rate degli avvisi bonari passa da 6 a 8 rate trimestrali fermo restando il numero massimo di 20 rate trimestrali per importi superiori a 20.000 euro.

Gli avvisi di accertamento con adesione e quelli definiti per acquiescenza possono essere dilazionati da un minimo di 8 rate trimestrali (invariato) ad un massimo di 16 rate trimestrali (erano 11).

Viene introdotto il principio di lieve inadempimento.

Posto che resta fermo il principio secondo cui la dilazione decade se non si paga la prima o unica rata o una delle rate diverse dalla prima entro quella successiva viene introdotto il lieve inadempimento che salva la dilazione di da piccoli errori o omissioni. Consiste nel fare salva la rateazione se il ritardo del pagamento della prima o unica rata non sia superiore a 7 giorni o l’omesso versamento di una rata diversa dalla prima per un importo non superiore al 3% e comunque a 10.000 euro.

Decorrenza. Le novità di applicano a partire dagli avvisi bonari relativi alle dichiarazioni dell’anno 2014 per i controlli ex 36-bis e dell’anno 2013 per i controlli ex 36-ter. Le modifiche per gli atti di accertamento si applicano invece dalle definizioni intervenute dalla entrata in vigore del D.lgs.

Ruoli. Viene previsto un ulteriore intervento a favore dei soggetti in difficoltà che consiste nella rimessione in termini di dilazioni già scadute a condizione che si versino le rate non pagate. In precedenza la dilazione scaduta non poteva essere più rateizzata. A fronte di questa nuova facoltà si riduce da a 5 il numero di rate omesse che determina una perdita del beneficio del termine.

Effetti su fermi ed ipoteche. Quanto agli effetti su fermi ed ipoteche la presentazione della domanda di rateazione conferma l’inibizione ad iscrivere fermo amministrativo ed ipoteca. Restano salvi i provvedimenti già scaduti.

Sospensione legale. Con la riforma legale cambiano anche le regole circa la sospensione legale della riscossione riducendosi i termini di presentazione delle istanze da 90 a 60 giorni e l’area della casistica interessata.

Il contribuente raggiunto da atti dell’agente della riscossione può fermare la fase cautelare ed esecutiva presentando una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con cui evidenzia i motivi della illegittima pretesa.

A sua volta l’agente della riscossione trasmette celermente la documentazione prodotta all’ente creditore il quale verifica la fondatezza della domanda e comunica l’accoglimento o il rigetto della stessa.

Nel caso di inerzia dell’ente creditore per oltre 220 giorni il credito è annullato ope legis.
L’innovazione normativa riguarda l’eliminazione della fattispecie residuale evitando cosi l’utilizzo indebito della procedura diventando le ipotesi previste tassative.

Il termine di decorrenza della validità del pignoramento già eseguito resta sospeso sino alla comunicazione della risposta dell’ente creditore.

Informazioni su Roberto Vianello 17 Articoli
Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Padova dal 1995. Iscritto al Registro dei Revisori Contabili. Ha frequentato corsi di specializzazione in diritto tributario e finanza aziendale. Attualmente svolge l'attività di Sindaco in varie società private e pubbliche. Aree di specializzazione: area fiscale; area societaria; area contrattuale; finanza aziendale; controllo di gestione. Sito Web