Il Decreto 27 maggio 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015 individua le disposizioni applicative necessarie per poter dare attuazione al credito di imposta per investimento in attività di ricerca e sviluppo nonché le modalità di verifica e di controllo dell’effettività delle spese sostenute a decorrere dal 2015, nonché le cause di decadenza e di revoca del beneficio e della restituzione del credito di imposta indebitamente fruito.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare della agevolazione tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato.
Oggetto della agevolazione
Trattasi di spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo sostenute a decorrere dal 2015 e fino al 2019, quindi per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare il credito riguarda gli investimenti effettuati nel quinquiennio 2015-2019.
Nel dettaglio le spese agevolabili sono:
- I costi relativi al personale altamente qualificato;
- Le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto della imposta sul valore aggiunto;
- Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati e con altre imprese, comprese le start up innovative;
- Competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
Agevolazione concedibile
Il credito viene concesso fino all’importo massimo di 5 milioni di euro per ciasun beneficiario nella misura:
- del 50% della spesa incrementale eccedente la media annuale dei 3 periodi di imposta precedenti al 2015 per i costi di cui al precedente n. 1) e n. 3);
- del 25% della spesa incrementale eccedente la media annuale dei 3 periodi di imposta precedenti al 2015 per i costi di cui al precedente n. 2) e n. 4).
Le modalità di fruizione
Il credito di imposta:
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi;
- non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile Irap;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.
Documentazione e controlli
Le imprese che beneficiano della agevolazione possono essere oggetto di controlli da parte della Agenzia delle Entrate per la verifica della corretta fruizione del credito di imposta.
Tra l’altro, l’Agenzia delle Entrate effettuerà controlli sulla base della documentazione contabile che dovrà essere certificata dal soggetto incaricato della revisione contabile o dal collegio sindacale o da altro professionista iscritto nel registro dei revisori legali.
Roberto Vianello, dottore commercialista
Roberto Vianello, laureato in Economia e Commercio presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Padova dal 1995. Iscritto al Registro dei Revisori Contabili. Ha frequentato corsi di specializzazione in diritto tributario e finanza aziendale.
Attualmente svolge l’attività di Sindaco in varie società private e pubbliche. Aree di specializzazione: area fiscale; area societaria; area contrattuale; finanza aziendale; controllo di gestione.