Assegnazione agevolata di beni ai soci

Assegnazione agevolata di beni ai soci

Assegnazione agevolata di beni ai soci

La Legge di stabilità per il 2016 ha introdotto un provvedimento da lungo auspicato da tutti gli operatori al fine di consentire una via di uscita dopo l’inasprimento della disciplina delle società di comodo.

Viene infatti prevista una agevolazione per la assegnazione o la cessione ai soci di beni immobili e mobili registrati non strumentali per destinazione e per la trasformazione in società semplice delle società che gestiscono in via esclusiva o principale tali beni.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle disposizioni agevolative le società commerciali di persone (Snc e Sas) e le società a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni.

Oggetto della agevolazione

Trattasi di immobili diversi da quelli strumentali per destinazione di cui all’articolo 43 comma 2 primo periodo del TUIR e cioè a quelli:

  1. Strumentali per natura di cui all’art. 43 comma 2 secondo periodo che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di utilizzazione ai fini abitativi senza radicali trasformazioni e no sono utilizzati o sono dati in locazione o comodato;
  2. Costituenti beni merce cioè alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività della impresa;
  3. Diversi da quelli strumentali di qualsiasi tipo e dai beni merce (c.d. immobili patrimonio).
    • Non sono considerati immobili strumentali e rientrano pertanto nella agevolazione quelli locati dalle società di gestione immobiliare mentre rientrano tra quelli strumentali per destinazione e quindi sono esclusi dai benefici i terreni utilizzati direttamente dalle società agricole per la coltivazione e/o l’allevamento degli animali;
    • Anche i beni mobili iscritti in pubblici registri (automezzi, autovetture ed imbarcazioni) per fruire della agevolazione non devono essere utilizzati come beni strumentali nella attività propria della impresa;
    • Non sono agevolate le cessioni di partecipazioni societarie.

Ambito temporale

Il regime agevolativo è soggetto, a specifiche condizioni procedurali e temporali nel senso che gli atti di assegnazione e cessione dei bei ai soci devo essere stipulati entro il 16 settembre 2016 ed entro la stessa data deve essere effettuata l’iscrizione nel registro delle imprese della delibera di trasformazione in società semplice.

Agevolazione concedibile

L’agevolazione riguarda innanzitutto le imposte sui redditi e l’IRAP in luogo delle quali si applica una imposta sostitutiva con una aliquota pari all’8 per cento così come una imposta sostitutiva è prevista per le riserve in sospensione di imposta.

Per quanto riguarda le imposte indirette si è deciso di agevolare l’imposta di registro prevedendo una aliquota dimezzata così come l’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali.

Non sono state invece previste agevolazioni ai fini dell’IVA, tale imposta si applica quindi secondo le regole ordinarie.

Informazioni su Roberto Vianello 17 Articoli
Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Padova dal 1995. Iscritto al Registro dei Revisori Contabili. Ha frequentato corsi di specializzazione in diritto tributario e finanza aziendale. Attualmente svolge l'attività di Sindaco in varie società private e pubbliche. Aree di specializzazione: area fiscale; area societaria; area contrattuale; finanza aziendale; controllo di gestione. Sito Web