Riapertura rateazione somme iscritte a ruolo

Riapertura rateazione somme iscritte a ruolo

Nell’ambito del Decreto Enti Locali il Governo, dando attuazione all’impegno di riapertura dei termini per la riammissione della rateazione delle somme iscritte a ruolo, ha inserito l’articolo 13 bis che prevede che il debitore decaduto alla data del 1 luglio 2016 dal benefico della rateazione – concessa in data antecedente o successiva a quella della entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.159 – può nuovamente rateizzare l’importo sino ad un massimo di 72 rate fatti salvi i piani già precedentemente approvati, anche se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate già scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate.

Come è noto nel tempo si sono succeduti vari provvedimenti volti a venire incontro al contribuente che trovandosi in temporanea difficoltà non è stato in grado di portare a termine un piano di rateazione delle somme iscritte a ruolo.

La riammissione alla rateazione in questione è un provvedimento di carattere eccezionale per da un lato venire incontro al contribuente e dall’altro per perseguire con una certa efficacia l’attività di riscossione e una certa aspettativa di gettito.

Di fatto il contribuente, ammesso ad un piano di rateazione e decaduto al 1 luglio 2016 dal piano di rateazione concesso, può chiedere una nuova dilazione. La nuova dilazione può essere richiesta:

  • Fino ad un massimo di 72 rate;
  • Ancorché al momento della richiesta le rate scadute non siano state integralmente pagate;
  • Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto in esame e quindi entro il 20 ottobre 2016.

A seguito della presentazione della richiesta di rateazione non possono essere avviate nuove azioni esecutive nei confronti del contribuente e quelle già avviate devono essere sospese.

Importante evidenziare come il contribuente decade dalla nuova rateazione in caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive. La modulistica da utilizzare per la richiesta della nuova dilazione è reperibile presso il sito di Equitalia ed il modello è il RR1.

Viene inoltre innalzato il limite da € 50.000 a € 60.000 previsto dal comma 1 dell’articolo 19 del DPR 302/73. Infatti il comma 1 stabilisce che per le somme iscritte a ruolo di importo superiore a 50.000 euro la dilazione è concessa soltanto qualora il contribuente documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Ora, con il nuovo provvedimento, si dispone l’innalzamento di tale limite a 60.000 euro, con la conseguenza che vengono ampliati i casi in cui la dilazione può essere concessa a fronte di una semplice richiesta senza necessità di documentare la predetta situazione di difficoltà.

Informazioni su Roberto Vianello 17 Articoli
Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Padova dal 1995. Iscritto al Registro dei Revisori Contabili. Ha frequentato corsi di specializzazione in diritto tributario e finanza aziendale. Attualmente svolge l'attività di Sindaco in varie società private e pubbliche. Aree di specializzazione: area fiscale; area societaria; area contrattuale; finanza aziendale; controllo di gestione. Sito Web